SOCIETà DI NAVIGAZIONE
NAVIGAZIONE AEREA
La Repubblica di San Marino è membro dell’ICAO dal 1988.
Dal 2013 possibile effettuare anche operazioni commerciali. Ci sono due opzioni, una è di ottenere un COA sammarinese e l’altra è di operare commercialmente un aereo registrato a San Marino con un COA estero ma in quest’ultimo caso occorre che tra le Aviazioni civile coinvolte sia siglato un accordo di collaborazione chiamato “83bis”. La Repubblica di San Marino al momento ha in essere questo tipo di accordo con la Serbia, il Libano, l’Arabia Saudita e il Togo. Al fine di ottenere un COA nella Repubblica di San Marino dal punto di vista legale occorre costituire una società di diritto sammarinese, affittare un ufficio, assumere almeno un impiegato locale, stipulare un contratto con i Post holder e l’Accountable manager. Il capitale sociale minimo deve essere pari ad Euro 25.500. In questo caso per poter compiere operazioni occorre mantenere una liquidità di almeno euro 150.000,00 euro sul conto corrente che viene verificata dall’autorità per l’Aviazione Civile e la navigazione marittima quadrimestralmente. Qualora il capitale sia fissato ad Euro 150.000,00 non vi sono i controlli quadrimestrali ma la società deve assumere un sindaco revisore esterno.
NAVIGAZIONE MARITTIMA
Nel 2019 la Repubblica di San Marino si è dotata di una nuova normativa per la navigazione marittima, creando un registro navale dedicato e un regime fiscale agevolato.
Il registro prevede l’immatricolazione di Unità commerciali e di unità da diporto l’applicabilità della Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910, la Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972 (COLREG) ,la Convenzione di Londra del 19 novembre 1976 (LLMC), la Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 (CLC), la Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, la Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974, la Convenzione di Londra del 28 aprile 1989, per quanto concerne l’avaria comune relativa a navi immatricolate nel Registro è regolata dalle Regole di York e Anversa nella formulazione vigente al momento del sinistro. Le unità da diporto immatricolate nella Sezione Diporto del Registro espongono la bandiera sammarinese e riportano sullo scafo la sigla “SMR” seguita dal numero progressivo di immatricolazione.
Alle nuove attività d’impresa esercitate mediante società di capitali, operanti esclusivamente nel settore di cui alla Legge 2 agosto 2019 n. 120 e successive modifiche ed i cui soci non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività economica assimilabile a quella per cui è richiesto l’accesso ai benefici, sono riconosciuti: a) esenzione dal pagamento della tassa di rilascio della licenza; b) per i successivi tre anni di esercizio dell’attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza; c) per i primi dieci periodi d’imposta, imposta sul reddito pari a 3,4%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale a partire, e non oltre, dal terzo periodo d’imposta successivo a quello di inizio della nuova attività; d) credito d’imposta IGR su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo. Le unità adibite alla navigazione importate da società sammarinesi ed utilizzate esclusivamente e direttamente dalle società medesime per attività commerciali di trasporto marittimo di persone o cose o altre attività marittime svolte professionalmente, beneficiano dell’esenzione totale dal pagamento di imposte indirette iva-monofase.



