Holding e Società Immobiliari

Tutte le società di diritto sammarinese possono acquistare, detenere e gestire quote di partecipazione, azioni, diritti reali, beni mobili ed immobili, siano essi sammarinesi che esteri. I numerosi accordi contro le doppie imposizioni prevedono forme di detassazione e/o esenzione per i redditi prodotti all’estero e percepiti dalla società sammarinese.

A titolo non esaustivo le società holding di diritto sammarianese che detengono quote o azioni di società estere godono di una esenzione pari al 95% c.d. madre/figlia sui dividendi e una esenzione totale sui capital gain in caso di partecipazioni detenute da più di 12 mesi e iscritte a bilancio.

A titolo non esaustivo le società immobiliari di diritto sammarianese che detengono immobili siti all’estero e/o percepiscono canoni di affitto attivi da detti immobili usufruiscono del credito di imposta per quanto già pagato nello stato estero.

PARTECIPATION EXEMPION E NORMATIVA MADRE-FIGLIA



CAPITAL GAIN

Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, ivi compresi la permuta ed il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto ed ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non residenti o enti, aventi o meno personalità giuridica, non residenti, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa. L’esenzione opera a condizione che la partecipazione nelle società o enti sia detenuta ininterrottamente da dodici mesi, che la partecipazione risulti dalla contabilità sociale e dal primo bilancio chiuso nel periodo del possesso della partecipazione, che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie. I costi inerenti alla gestione delle partecipazioni esenti sono sempre deducibili.

 

DIVIDENDI

Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, ivi compresi la permuta ed il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto ed ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non residenti o enti, aventi o meno personalità giuridica, non residenti, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa. L’esenzione opera a condizione che la partecipazione nelle società o enti sia detenuta ininterrottamente da dodici mesi, che la partecipazione risulti dalla contabilità sociale e dal primo bilancio chiuso nel periodo del possesso della partecipazione, che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie. I costi inerenti alla gestione delle partecipazioni esenti sono sempre deducibili.